DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.) La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o meno alle cure sanitarie proposte. l’art. 4 prevede per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere la possibilità, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto ad essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. La redazione della disposizione anticipata di trattamento (D.A.T.) può avvenire: dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, le DAT vanno consegnate personalmente all’ufficiale di stato civile, assieme al documento d’identità valido e il codice fiscale sia del disponente che del fiduciario. presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata) presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili). La decisione di redigere una D.A.T., è volontaria e può essere annullata o modificata in ogni sua parte e in qualsiasi momento. Qualunque modifica della D.A.T. comporta la sua totale sostituzione e annullamento delle precedenti. Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Consegna della D.A.T. presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza L’ufficiale di stato civile dopo aver ricevuto la dichiarazione provvederà a: inserire i dati richiesti nell’apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute e, se il disponente lo richiede, allegare la scansione delle DAT o, in caso contrario, indicare il Comune in cui esse sono reperibili; rilasciare al disponente l’attestazione dell’avvenuto deposito e della eventuale nomina del fiduciario; inviare la documentazione tramite PEC al Ministero della Salute. L’Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione delle D.A.T. né fornire indicazioni sul contenuto della medesima. La dichiarazione deve contenere: dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo); indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, ecc.); consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.) data e firma del disponente. Nella dichiarazione è consigliata anche l’indicazione di un fiduciario ed eventualmente un fiduciario supplente (completa di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo email), che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Visto il carattere personale della dichiarazione non esistono moduli previsti dalla Legge (il modulo allegato è puramente esemplificativo e può essere modificato nel modo che l’interessato ritiene più opportuno). Se scritto a mano si raccomanda di scrivere in modo molto chiaro e leggibile. Altre informazioni utili Informativa art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” n° 1 allegato disponibile: DICHIARAZIONE DAT (56 KB)