Città di Agropoli

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Ordinanza Sindacale n. 14449 del 05.06.2013

IL SINDACO

 


PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
TENUTO CONTO che con il sopraggiungere della stagione estiva si verifica la crescita di erbe e siepi che invadono cortili, giardini e strade;
ATTESA la necessità di dettare disposizioni in materia di pulizia delle aree abbandonate e lasciate incolte che soprattutto nel perimetro urbano,possono diventare pericolose per la sicurezza stradale e pedonale, e ricettacolo di rifiuti, animali ( serpi ), zanzare ed insetti nocivi alla salute ed al contempo favorire lo sviluppo di incendi;
CONSIDERATO che, il decoro dell’ambiente, oltre che essere un dovere civico è anche una forma di rispetto per tutti i cittadini;
RITENUTO pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
VISTA la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell’incolumità pubblica e dell’ambiente;
VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;
VISTI gli artt. 50 e specificatamente il comma 5 e 107 della D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.i.m.;
VISTO l'art. 255 il D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;
VISTA la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO il capo III del D.Lgs n.139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
VISTE le ulteriori norme in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari ad uniformarsi nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre 15 giorni, a quanto disposto nella presente ordinanza;
I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00;

DISPONE


La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, dandone massima diffusione attraverso comunicati e organi di stampa;

DEMANDA


Il Comando VV.UU. è incaricato della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE


In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni avverso i responsabili, provvederà direttamente alla pulizia delle aree rimettendone i costi ai proprietari, dando nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità.

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco ALFIERI